TRIBUNALE FIRENZE - SEZ. IMPRESE - 14 MARZO 2025
L′indicazione, negli scritti difensivi di parte, di riferimenti giurisprudenziali reperiti attraverso l′uso di un sistema di intelligenza artificiale ma rivelatisi inesistenti, fermo restando il disvalore relativo alla omessa verifica della fonte, non può essere sanzionato ai sensi dell′art. 96 comma 3 c.p.c. se questa giurisprudenza è stata posta a fondamento della tesi ab origine sostenuta dalla parte e quindi è stata proposta a supporto di una struttura difensiva rimasta immutata sin dal primo grado del giudizio ed oggettivamente non finalizzata ad influenzare il giudice